Grandi novità dalla Cassazione, che dopo tanta attesa ha finalmente depositato le sentenze sul danno esistenziale, e sul danno non patrimoniale in generale.
Alcune notizie d’agenzia danno per defunto il danno esistenziale, ma non è affatto così. Basta leggere le motivazioni della sentenza 26972/2008 (che si possono leggere a questo link) e delle altre sentenze “gemelle” (numerate 26973, 26974 e 26975) per capire che le cose stanno in maniera completamente diversa. Basta leggere questo interessante passaggio:
in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
Non a caso, il giudizio deciso dalla sentenza n. 26972/2008 si è concluso favorevolmente al danneggiato, che reclamava proprio il mancato risarcimento del danno esistenziale.
La Cassazione, comunque, ha ridisegnato completamente il danno non patrimoniale, rimescolando le carte e riportando tutti le sottocategorie di danno (biologico, morale, esistenziale) nell’unico grande calderone del danno non patrimoniale.
Di fatto, però, ha confermato che va risarcito ogni danno ad un diritto tutelato dalla Costituzione o da Convenzioni internazionali, si tratti del danno alla salute (il danno biologico) o del danno ai rapporti famigliari, alla reputazione personale, alla professionalità e quant’altro (tutto ciò che veniva risarcito con il danno esistenziale). Insomma, danno biologico e danno esistenziale continueranno ad esistere nella pratica del diritto, come sintesi di concetti più complessi.
Dove le cose cambiano del tutto, è per quanto riguarda il danno morale. Ma le sentenze sono ancora fresche di stampa, le cose scritte sono tante e anche un po’ contraddittorie, che bisognerà metabolizzarle con calma.
Nel frattempo, in ogni caso, va ribadito che il danno esistenziale (quello vero, quello più importante) non è stato affatto cancellato, ma rimane ancora uno straordinario strumento di tutela per chi ha subito un danno.
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